Art. 7.
(Sanzioni).

      1. In caso di omessa iscrizione nei registri si applica la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 100.000 euro.
      2. In caso di mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 5, ovvero di non ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni o di fornire ulteriori dati, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro.
      3. Salvo fatto più grave, nei casi previsti dai commi 1 e 2 è altresì dichiarata, nei confronti dei soggetti responsabili, l'inabilitazione all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2.
      4. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono comminate dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, al quale gli Uffici di Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, per quanto di loro competenza, trasmettono gli atti, qualora i soggetti interessati non ottemperino entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione con la quale lo stesso Ministro contesta agli interessati l'omessa ottemperanza agli obblighi di cui alla presente legge.